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 AVVOCATO UMBERTO CIAURI  

SEPARAZIONE CONSENSUALE

DIVORZIO CONGIUNTO

SEPARAZIONE GIUDIZIALE

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Avvocato Umberto Ciauri
Iscritto dal 18.11.1993 all'Ordine degli Avvocati di Roma
Tessera n. A20217 - Codice Fiscale CRIMRT64B18H501J -
Partita Iva 09894490581


Divorzio  Giudiziale - Scioglimento del Matrimonio Civile o Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio Concordatario.
Cosa occorre fare quando si è  legalmente separati e sono ormai passati più di tre anni dall'udienza presidenziale e non vi è volontà  concorde  tra i coniugi  in ordine al divorzio e alle condizioni ?

Cosa è e quando si può proporre la domanda  di divorzio ? La crisi familiare  quando assume carattere di irreversibilità, può sfociale nel divorzio (va comunque avvertito che il termine divorzio, pur essendo ormai di uso comune, non è mai utilizzato nella Legge n. 898/1970), con cui viene meno con effetti non retroattivi un valido vincolo matrimoniale e, con esso, i doveri scaturenti dal matrimonio, e cessano inoltre gli effetti civili del matrimonio concordatario, nella permanenza del vincolo religioso, che continua ad essere indissolubile.  Le fattispecie previste per ottenere lo scioglimento del matrimonio o la dichiarazione degli effetti civili sono tassative e sono espressamente indicate dall'art. 3 L. n.898/1970. Il Divorzio conseguente la separazione personale dei coniugi è sicuramente l'ipotesi più frequente nella pratica. In tal caso, è tuttavia necessario al fine della sua pronuncia che la separazione duri da almeno tre anni ininterrotti e consecutivi dalla comparizione personale dei coniugi avvenuta davanti al Presidente del Tribunale (nel  procedimento di separazione), durante i quali non deve essere ripresa la convivenza, né deve essersi verificata alcuna riconciliazione tale da fare ritenere temporaneamente ricostituita la comunione materiale e spirituale  dei coniugi.

Come  si propone  domanda  di divorzio ? La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sì propone mediante ricorso  al tribunale del luogo in cui li coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa è fondata. Il contenuto tipico dell'atto introduttivo del giudizio, potrà invece, essere specificato in un secondo momento, con il deposito, prima dell'udienza innanzi al giudice istruttore , di una memoria integrativa che abbia il contenuto di cui all'art. 163, comma 3, nn.2,3,4,5 e 6 C.P.C.

La suddivisione in 2 fasi.  La prima si svolge davanti al Presidente del Tribunale (comparizione personale dei coniugi, tentativo di conciliazione, interrogatorio libero, ed emissione dei  provvedimenti temporanei ed urgenti); la seconda invece  davanti al Giudice Istruttore, la cui funzione è volta alla preparazione della causa e all'assunzione delle prove utili alla decisione finale.

I Provvedimenti Presidenziali. Per cui il ricorso unitamente al decreto saranno poi notificati all'altro coniuge, il quale dovrà comparire all'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale. La legge prevede che entrambi i coniugi debbano comparire personalmente alla suddetta udienza davanti al Presidente del Tribunale. All'udienza di comparizione, come nella separazione, il Presidente tenta la conciliazione e, se riesce, si redige processo verbale.  Se la conciliazione non ha esito positivo, il presidente provvede ad emettere  i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli e nominerà il giudice istruttore davanti al quale proseguirà la causa.

Quali documenti occorre allegare alla domanda: 1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione) 2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi 3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi 4.  nei casi di separazione consensuale  - Copia Conforme  del Verbale dell'Udienza Presidenziale e dell'Omologa della Separazione ;  altrimenti nei casi di separazione giudiziale - Copia Conforme della Sentenza di Separazione 5.Le dichiarazioni dei redditi inerenti gli ultimi 3 anni 5. e/o, secondo quanto previsto dal rito, tutti i documenti che sono a sostegno della propria domanda.

Tariffe. Le tariffe (stabilite sulla base delle vigenti tariffe professionali forense D.M. n. 127 del 8.4.2004 in vigore dal 2.6.2004) variano in ordine alla complessità delle vicende trattate e alla durata del procedimento di divorzio.

Come contattarci ? Telefonando in studio allo 06.69303537 si può chiedere un appuntamento o comunque ricevere prime informazioni a riguardo alle singole questioni che si dovranno affrontare nel giudizio del c.d. divorzio

 

Gli Onorari Professionali sono al netto del contributo Obbligatorio del 4% Cassa Previdenza Avvocati, delle Spese Generali  12,5%  e del 20% Iva

 

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