Divorzio Giudiziale
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Scioglimento del Matrimonio Civile o
Cessazione degli Effetti Civili del
Matrimonio Concordatario.
Cosa occorre fare quando si è legalmente separati e
sono ormai passati più di tre anni
dall'udienza presidenziale e non vi è volontà
concorde tra i coniugi in ordine
al divorzio e alle condizioni ?
Cosa è
e quando si può proporre la domanda
di divorzio
?
La crisi familiare quando assume
carattere di irreversibilità, può sfociale
nel divorzio (va comunque avvertito che il
termine divorzio, pur essendo ormai di uso
comune, non è mai utilizzato nella Legge n.
898/1970), con cui viene meno con effetti
non retroattivi un valido vincolo
matrimoniale e, con esso, i doveri
scaturenti dal matrimonio, e cessano inoltre
gli effetti civili del matrimonio
concordatario, nella permanenza del vincolo
religioso, che continua ad essere
indissolubile. Le fattispecie previste
per ottenere lo scioglimento del matrimonio
o la dichiarazione degli effetti civili sono
tassative e sono espressamente indicate
dall'art. 3 L. n.898/1970. Il Divorzio
conseguente la separazione personale dei
coniugi è sicuramente l'ipotesi più
frequente nella pratica. In tal caso, è
tuttavia necessario al fine della sua
pronuncia che la separazione duri da almeno
tre anni ininterrotti e consecutivi dalla
comparizione personale dei coniugi avvenuta
davanti al Presidente del Tribunale (nel
procedimento di separazione), durante i
quali non deve essere ripresa la convivenza,
né deve essersi verificata alcuna
riconciliazione tale da fare ritenere
temporaneamente ricostituita la comunione
materiale e spirituale dei coniugi.
Come si
propone domanda di
divorzio ?
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio sì propone mediante ricorso al tribunale del luogo in cui li coniuge convenuto
ha
residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza
all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente,
nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale
della Repubblica. La domanda deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa è fondata. Il contenuto tipico dell'atto introduttivo del giudizio, potrà invece, essere specificato in un secondo momento, con il deposito, prima dell'udienza innanzi al giudice istruttore , di una memoria integrativa che abbia il contenuto di cui all'art. 163, comma 3, nn.2,3,4,5 e 6 C.P.C.
La suddivisione in 2
fasi.
La
prima si svolge davanti al Presidente del
Tribunale (comparizione personale dei
coniugi, tentativo di conciliazione,
interrogatorio libero, ed emissione dei
provvedimenti temporanei ed urgenti); la
seconda invece davanti al Giudice
Istruttore, la cui funzione è volta alla
preparazione della causa e all'assunzione
delle prove utili alla decisione finale.
I
Provvedimenti Presidenziali.
Per cui il ricorso unitamente al decreto
saranno poi notificati all'altro coniuge, il
quale dovrà comparire all'udienza fissata
davanti al Presidente del Tribunale. La
legge prevede che entrambi i coniugi debbano
comparire personalmente alla suddetta
udienza davanti al Presidente del Tribunale.
All'udienza di comparizione, come nella
separazione, il Presidente tenta la
conciliazione e, se riesce, si redige
processo verbale. Se la conciliazione
non ha esito positivo, il presidente
provvede ad emettere i provvedimenti
temporanei ed urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e dei figli e
nominerà il giudice istruttore davanti al
quale proseguirà la causa.
Quali
documenti occorre allegare alla domanda:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal
Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza di entrambi i
coniugi 3. Stato di famiglia di entrambi i
coniugi 4. nei casi di separazione
consensuale - Copia Conforme del
Verbale dell'Udienza Presidenziale e
dell'Omologa della Separazione ;
altrimenti nei casi di separazione
giudiziale - Copia Conforme della Sentenza
di Separazione 5.Le dichiarazioni dei
redditi inerenti gli ultimi 3 anni 5. e/o,
secondo quanto previsto dal rito, tutti i
documenti che sono a sostegno della propria
domanda.
Tariffe.
Le tariffe (stabilite sulla base delle vigenti tariffe professionali forense D.M. n. 127 del 8.4.2004 in vigore dal 2.6.2004) variano in ordine alla
complessità delle vicende trattate e alla
durata del procedimento di divorzio.
Come
contattarci ?
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singole questioni che si dovranno affrontare
nel giudizio del c.d. divorzio
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