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 AVVOCATO UMBERTO CIAURI  

SEPARAZIONE CONSENSUALE

DIVORZIO CONGIUNTO

SEPARAZIONE GIUDIZIALE

AFFIDAMENTO CONDIVISO E BIGENITORIALITA'

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Avvocato Umberto Ciauri
Iscritto dal 18.11.1993 all'Ordine degli Avvocati di Roma
Tessera n. A20217 - Codice Fiscale CRIMRT64B18H501J -
Partita Iva 09894490581


Divorzio Congiunto
Cosa occorre fare quando si è  legalmente separati e sono ormai passati più di tre anni dall'udienza presidenziale e vi è volontà  concorde  tra i coniugi  in ordine al divorzio e alle condizioni ?

Cosa è e quando si può proporre la domanda  congiunta di divorzio ? Il cosiddetto divorzio a domanda congiunta  è quello che viene richiesto con un unico atto firmato da entrambi i coniugi  e ha come presupposto  la volontà univoca  e congiunta dei coniugi stessi su come gestire  il divorzio (condizioni di affidamento dei figli, decisioni economiche, o altre questioni) La domanda normalmente viene presentata  quando  vi è separazione giudiziale o consensuale omologata  che si sia protratta per almeno 3 anni consecutivi ed ininterrotti  (i  tre anni decorrono dalla comparizione personale dei coniugi avvenuta all'udienza presidenziale  nel procedimento di separazione), o diversamente  in tutti gli altri restanti  casi tassativamente previsti dall'art. 3 della Legge 898/1970,  c.d. Legge Divorzile.

Come  si propone  domanda  congiunta di divorzio ? La domanda Congiunta di Divorzio può essere presentata al Tribunale ordinario civile dove vi è stata l'ultima residenza comune dei coniugi. Difatti nel divorzio a domanda congiunta i coniugi possono concordare anche sul Tribunale cui presentare il ricorso. In questo tipo di divorzio, infatti, il ricorso può essere presentato al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge e la scelta spetta ai coniugi stessi. Trattasi di un procedimento in camera di consiglio, privo di istruttoria. Entrambi i coniugi possono essere assistiti dallo stesso avvocato.

Sentenza di Divorzio. Il Tribunale sentiti i coniugi e verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. In tale giudizio, ai sensi dell'art. 70 n. 2 CPC è necessario l'intervento del Pubblico Ministero. Tuttavia, qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8, ovvero, il processo proseguirà con le forme ordinarie, cioè con il rito contenzioso. In tal caso, quindi, il Tribunale fisserà l'udienza di comparizione avanti al Presidente, chi inviterà le parti a modificare i termini dell'accordo sulla prole.

Quali documenti occorre allegare alla domanda: 1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione) 2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi 3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi 4.  nei casi di separazione consensuale  - Copia Conforme  del Verbale dell'Udienza Presidenziale e dell'Omologa della Separazione ;  altrimenti nei casi di separazione giudiziale - Copia Conforme della Sentenza di Separazione

Tariffe. Le tariffe (stabilite sulla base delle vigenti tariffe professionali forense D.M. n. 127 del 8.4.2004 in vigore dal 2.6.2004) variano in ordine alla complessità delle vicende trattate e così in ordine all'eventuale negoziazione delle condizioni di divorzio con il legale che dovesse assistere l'altro coniuge. Per gli accordi  di divorzio già interamente predisposti dai coniugi si applicano tariffe inferiori a quelle ordinarie.

Come contattarci ? Telefonando in studio allo 06.69303537 si può chiedere un appuntamento o comunque ricevere prime informazioni a riguardo o chiedere chiarimenti qualora non essendoci l'accordo tra i coniugi è necessario procedere con la presentazione del ricorso in via giudiziale.

 

Gli Onorari Professionali sono al netto del contributo Obbligatorio del 4% Cassa Previdenza Avvocati, delle Spese Generali  12,5%  e del 20% Iva

 

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