Separazione
Giudiziale
Cosa occorre fare quando l'unione coniugale entra in crisi, la convivenza diviene intollerabile e/o vi è pregiudizio per la prole
e non vi è accordo sulla separazione?
Che cosa è la
Separazione Giudiziale ?
La separazione giudiziale è la
separazione personale pronunciata dal
Tribunale su richiesta di uno o di
entrambi i coniugi a seguito di fatti
che rendono intollerabile la prosecuzione
della convivenza o recano grave danno ai
figli (art. 151 Codice Civile). Qualora ne
ricorrano i presupposti e se richiesto, il
Giudice, pronunciando la separazione
giudiziale, dichiara a quale coniuge
va addebitata la separazione stessa in
considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri del matrimonio.
L'addebito della separazione comporta
la perdita del diritto al mantenimento
ancorché ci si trovi nella situazione di non poter
mantenere lo stesso tenore vita goduto
durante il matrimonio, la perdita dei
diritti successori, nonché la perdita
dei diritti sulla pensione di reversibilità.
Come si
propone la domanda di separazione
giudiziale ? La domanda di
separazione giudiziale deve essere
presentata al Tribunale ordinario
civile competente mediante ricorso.
L'eventuale richiesta di addebito deve
essere effettuata, a pena di decadenza,
contestualmente alla presentazione del
ricorso introduttivo. Diversamente la
richiesta di addebito domandata dal coniuge
resistente deve essere presentata in via
riconvenzionale entro i termini indicati
nell'ordinanza presidenziale .
La suddivisione in 2
fasi.
La
prima si svolge davanti al Presidente del
Tribunale (comparizione personale dei
coniugi, tentativo di conciliazione,
interrogatorio libero, ed emissione dei
provvedimenti temporanei ed urgenti); la
seconda invece davanti al Giudice
Istruttore, la cui funzione è volta alla
preparazione della causa e all'assunzione
delle prove utili alla decisione finale.
I
Provvedimenti Presidenziali.
Con l'ordinanza in cui il Presidente emette
i cosiddetti provvedimenti temporanei ed
urgenti, quest'ultimo decide in merito
all'assegno di mantenimento, qualora il
coniuge economicamente più debole non abbia
redditi propri adeguati; in merito
all'affidamento dei figli fissandone tipo e
modalità, e così riguardo all'assegnazione
della casa coniugale, nonché il contributo
al mantenimento in favore dei figli
maggiorenni non autosufficienti
economicamente secondo quanto disposto
dall'art. 155 quinques CC. Con la medesima
ordinanza il Presidente del Tribunale
provvede anche alla nomina del Giudice
istruttore davanti al quale la causa dovrà
proseguire, fissando altresì la data
dell'udienza davanti al Giudice Istruttore
stesso. Contro tale ordinanza può essere
presentato reclamo alla Corte d'Appello
entro 10 giorni dalla sua notifica. Detti
provvedimenti presidenziali sono definiti
temporanei in quanto sono destinati ad
essere confermati o modificati nella
sentenza definitiva che concluderà il
giudizio di separazione.
Sentenza di
Separazione.
Il procedimento di separazione di tipo
giudiziale si chiude con la sentenza
emessa dal Giudice competente adito,
diversamente nella separazione
consensuale il procedimento si
conclude con l'omologazione. La separazione
giudiziale a seconda della complessità
delle situazioni che nel corso del giudizio
si potranno e/o dovranno affrontare potrebbe durare
anche diversi anni. Per cui potrebbe
esser richiesta sulla domanda principale di
separazione l'emissione da parte del Giudice
di una sentenza non definitiva, in questo
caso il procedimento di separazione continua
solamente per la definizione delle
domande accessorie, quali l'affidamento dei
figli, le questioni economiche e non, nonché
in ordine alla domanda di addebito (in tal
caso i 3 anni previsti dall'art. 3
Legge Divorzile per proporre domanda di
divorzio decorrono dalla comparizione
personale dei coniugi avvenuta nell'udienza
presidenziale).
Quali
documenti occorre allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal
Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza di entrambi i
coniugi 3. Stato di famiglia di entrambi i
coniugi 4. Le dichiarazioni dei redditi
inerenti gli ultimi 3 anni 5. e/o,
secondo quanto previsto dal rito,
tutti i documenti che sono e a sostegno
della propria domanda.
Cosa succede quando nel giudizio
di separazione giudiziale si raggiunge l'accordo sulle
condizioni di separazione con l'altro
coniuge ?
Una separazione giudiziale, anche in corso
di causa, può essere trasformata in
separazione consensuale. Ciò accade quando i
coniugi riescono a definire l'accordo
che è alla base della separazione
consensuale e che contiene
le condizioni dalla separazione
stessa(assegno di mantenimento; affidamento
dei figli; orari e tempi di visita;
divisione dei beni in proprietà; contributo
al mantenimento dei figli maggiorenni non
autosufficienti economicamente). In tal caso
il rito si trasforma da contenzioso in
consensuale, i coniugi confermano le
condizioni di separazione sottoscritte da
entrambi ed il procedimento si chiude con
l'omologazione della separazione (per
approfondire vai su....separazione
consensuale).
Tariffe.
Le tariffe (stabilite sulla base delle vigenti tariffe professionali forense D.M. n. 127 del 8.4.2004 in vigore dal 2.6.2004) variano in ordine alla
complessità delle vicende trattate e alla
durata del procedimento di separazione.
Come
contattarci ?
Telefonando in studio allo
06.69303537
si può chiedere un appuntamento o comunque
ricevere prime informazioni riguardo
alle singole questioni che si dovranno
affrontare nel corso del giudizio di
separazione.
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