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 AVVOCATO UMBERTO CIAURI  

SEPARAZIONE CONSENSUALE

DIVORZIO CONGIUNTO

SEPARAZIONE GIUDIZIALE

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Avvocato Umberto Ciauri
Iscritto dal 18.11.1993 all'Ordine degli Avvocati di Roma
Tessera n. A20217 - Codice Fiscale CRIMRT64B18H501J -
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Separazione Giudiziale
Cosa occorre fare quando l'unione coniugale entra in crisi, la convivenza diviene intollerabile e/o vi è pregiudizio per la prole  e non vi è accordo sulla separazione?

Che cosa è la Separazione Giudiziale ? La separazione giudiziale  è la separazione personale pronunciata dal Tribunale  su richiesta di uno o di entrambi i coniugi  a seguito di fatti  che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave danno ai figli (art. 151 Codice Civile). Qualora ne ricorrano i presupposti e se richiesto, il Giudice, pronunciando la separazione giudiziale, dichiara a quale coniuge  va addebitata la separazione  stessa in considerazione  del suo comportamento  contrario ai doveri del matrimonio.  L'addebito della separazione comporta  la perdita del diritto al mantenimento ancorché ci si trovi  nella situazione di non poter mantenere lo stesso tenore vita goduto durante il matrimonio, la perdita dei diritti successori, nonché  la perdita dei diritti sulla pensione di reversibilità.

Come  si propone la domanda di separazione giudiziale ? La domanda di separazione giudiziale  deve essere presentata al  Tribunale ordinario civile competente mediante ricorso. L'eventuale richiesta di addebito  deve essere effettuata, a pena di decadenza,  contestualmente alla presentazione del ricorso introduttivo.  Diversamente la richiesta di addebito domandata dal coniuge resistente deve essere presentata in via riconvenzionale entro i termini indicati nell'ordinanza presidenziale .

La suddivisione in 2 fasi.  La prima si svolge davanti al Presidente del Tribunale (comparizione personale dei coniugi, tentativo di conciliazione, interrogatorio libero, ed emissione dei  provvedimenti temporanei ed urgenti); la seconda invece  davanti al Giudice Istruttore, la cui funzione è volta alla preparazione della causa e all'assunzione delle prove utili alla decisione finale.

I Provvedimenti Presidenziali. Con l'ordinanza in cui il Presidente emette i cosiddetti provvedimenti temporanei ed urgenti, quest'ultimo decide in merito all'assegno di mantenimento, qualora il coniuge economicamente più debole non abbia redditi propri adeguati; in merito all'affidamento dei figli fissandone tipo e modalità, e così riguardo all'assegnazione della casa coniugale, nonché il contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente secondo quanto disposto dall'art. 155 quinques CC. Con la medesima ordinanza il Presidente del Tribunale provvede anche alla nomina  del Giudice istruttore davanti al quale la causa dovrà proseguire, fissando altresì la data dell'udienza davanti al Giudice Istruttore stesso. Contro tale ordinanza può essere presentato reclamo alla Corte d'Appello entro 10 giorni dalla sua notifica. Detti provvedimenti presidenziali sono definiti temporanei in quanto sono destinati  ad essere confermati o modificati  nella sentenza definitiva che concluderà il giudizio di separazione.

Sentenza di Separazione. Il procedimento di separazione di tipo giudiziale si chiude  con la sentenza emessa dal Giudice competente adito, diversamente  nella separazione consensuale  il procedimento si conclude con l'omologazione. La separazione giudiziale  a seconda della complessità delle situazioni che nel corso del giudizio si potranno e/o dovranno affrontare potrebbe durare anche diversi anni.  Per cui potrebbe esser richiesta sulla domanda principale di separazione l'emissione da parte del Giudice di una sentenza non definitiva, in questo caso il procedimento di separazione continua solamente per la definizione delle  domande accessorie, quali l'affidamento dei figli, le questioni economiche e non, nonché in ordine alla domanda di addebito (in tal caso i 3 anni  previsti dall'art. 3 Legge Divorzile per proporre domanda di divorzio decorrono dalla comparizione personale dei coniugi avvenuta nell'udienza presidenziale).

Quali documenti occorre allegare al ricorso: 1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione) 2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi 3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi 4. Le dichiarazioni dei redditi inerenti gli ultimi 3 anni  5. e/o, secondo quanto previsto dal rito,  tutti i documenti che sono e a sostegno della  propria domanda.

Cosa succede quando nel giudizio di separazione giudiziale si raggiunge l'accordo sulle condizioni di separazione con l'altro coniuge  ? Una separazione giudiziale, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Ciò accade quando i coniugi riescono a definire l'accordo  che è alla base  della separazione consensuale   e che contiene  le condizioni dalla separazione stessa(assegno di mantenimento; affidamento dei figli; orari e tempi di visita; divisione dei beni in proprietà; contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente). In tal caso il rito si trasforma da contenzioso in consensuale,  i coniugi confermano le condizioni di separazione sottoscritte da entrambi ed il procedimento si chiude con l'omologazione della separazione (per approfondire vai su....separazione consensuale).

Tariffe. Le tariffe (stabilite sulla base delle vigenti tariffe professionali forense D.M. n. 127 del 8.4.2004 in vigore dal 2.6.2004) variano in ordine alla complessità delle vicende trattate e alla durata del procedimento di separazione.

Come contattarci ? Telefonando in studio allo 06.69303537 si può chiedere un appuntamento o comunque ricevere prime informazioni  riguardo alle singole questioni che si dovranno affrontare nel corso del giudizio di separazione.

 

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